IL NOSTRO STATUTO

FONDAZIONE IRMA ROMAGNOLI ONLUS

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Articolo 1 
DENOMINAZIONE
E’ costituita una Fondazione denominata “FONDAZIONE IRMA ROMAGNOLI Onlus”. La Fondazione è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. La Fondazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo ONLUS.

Articolo 2 
SEDE
La Fondazione ha sede in Bologna, Via Marconi n. 5. Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, onde svolgere attività di promozione, sviluppo ed incremento della rete di relazioni nazionali ed internazionali finalizzati al raggiungimento degli scopi della Fondazione stessa.

Articolo 3
SCOPI ED OBIETTIVI
La Fondazione nasce da un gesto d’amore della Signora Irma Romagnoli, da quelle che sono le sue ultime volontà: “….destinare i fondi in beneficenza, in special modo a donazioni a distanza di bambini bisognosi ed aiuti agli Enti per la protezione degli animali.”
Nel pieno rispetto del disposto testamentario, lo scopo della fondazione è quello di operare nel campo della beneficenza da rivolgere alle persone svantaggiate e/o in situazione di grave disagio sia fisico, mentale che economico, prestando particolare attenzione al mondo dell’infanzia
Per il raggiungimento del proprio scopo, la Fondazione potrà, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:

  1. promuovere ed organizzare, in proprio o in sinergia con altre Fondazioni, associazioni o Istituzioni iniziative benefiche o qualsiasi altra attività ritenuta necessaria al fine di promuovere e/o procurare fondi per i progetti sostenuti dalla Fondazione.
  2. promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, gruppi di ascolto (per genitori, familiari di bambini disabili), convegni, manifestazioni in linea agli scopi della Fondazione stessa
  3. versare contributi e fare donazioni ad ogni Associazione, Istituto o Fondazione, in Italia ed all’estero, che abbia scopi simili a quelli della Fondazione
  4. Finanziare operatori sociali e psicologi selezionati per l’attività di sostegno alle famiglie di bambini disabili in Italia o all’Estero.
  5. comprare, prendere in locazione o in permuta, noleggiare o acquistare qualsiasi altro diritto reale o personale su beni mobili od immobili, compresi diritti di privilegio ed i diritti speciali, che siano considerati necessari per lo scopo della Fondazione
  6. negoziare, stipulare e dare esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone giuridiche o fisiche al fine di realizzare o contribuire agli scopi della Fondazione
  7. usare qualsiasi mezzo di informazione per diffondere lo scopo della Fondazione e sostenere i progetti nei quali è impegnata
  8. usufruire della collaborazione di volontari per svolgere attività finalizzate alla buona riuscita dei progetti in corso

Per meglio aderire al disposto di cui all’art.10 comma 1, lett. a) n.3 del D.Lgs. n. 460/1997, la Fondazione è un ente senza fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso la beneficienza nonché quelle attività ad essa direttamente connessa.

Articolo 4 
PATRIMONIO E MEZZI D’ESERCIZIO
Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni descritti nell’atto costitutivo della Fondazione, del quale il presente statuto è parte integrante.
Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni e legati, da parte di Enti e di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con il fondo di gestione costituito da:
– le rendite del suo patrimonio,
– le elargizioni, donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione,
– i contributi dello Stato o di altri Enti pubblici o privati,
– i contributi dei sostenitori,
– i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Il Consiglio di amministrazione provvederà all’investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.
Le finalità della Fondazione saranno perseguite attraverso l’utilizzo del Fondo di gestione, dal quale ogni anno il Consiglio potrà prelevare, per i suoi scopi, le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio nell’esercizio precedente, che avrà ritenuto di non destinare ad incremento del Fondo di dotazione, nonché con altre fonti di entrata non destinate ad incremento della dotazione.
In caso di carenza di disponibilità di tali fondi il Consiglio avrà a propria disposizione, per l’intera durata del mandato, un ammontare complessivo pari al 90% del valore del patrimonio.

Articolo 5
ORGANI DELLA FONDAZIONE
La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione, composto da un minimo di due a un massimo di sette membri e prende le proprie decisioni all’unanimità.
Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, che dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Nell’attuale fase iniziale, la carica di Presidente spetta, di diritto, vita sua du-rante, al signor Erus Sangiorgi, il quale potrà, in ogni momento, rinunciarvi.

Articolo 6
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Sono membri del Consiglio di amministrazione:
– i consiglieri designati per testamento che abbiano accettato la carica, quanti essi siano, a tempo illimitato;
– in caso di dimissioni o cessazione per altro impedimento dei consiglieri nominati, i membri del Consiglio di amministrazione saranno nominati dal Prefetto di Bologna pro tempore, od in alternativa dal Presidente del Tribunale Civile di Bologna pro tempore, e resteranno in carica tre anni con possibilità di conferma.

Articolo 7
POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l’amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché per la ripartizione delle dette rendite annuali fra le diverse istituzioni o sezioni attraverso le quali la Fondazione perseguirà gli scopi sociali.
In particolare e a titolo non esaustivo, il Consiglio di amministrazione:
– approva entro il mese di dicembre, il conto preventivo dell’anno seguente e, entro il mese di aprile e comunque non oltre i 180 giorni, il conto consuntivo dell’anno precedente;
– delibera l’accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili;
– delibera gli incrementi di patrimonio;
– approva eventuali regolamenti interni.

Articolo 8
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di amministrazione si raduna di norma, in seduta ordinaria, due volte all’anno e, straordinariamente, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.
La convocazione è fatta dal Presidente, con invito scritto, anche telematico, diramato almeno otto giorni prima, con l’indicazione del luogo, dell’ora e dell’ordine del giorno da trattare. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno tenute presso la sede o in alternativa nei luoghi indicati nell’avviso di convocazione.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richie­de la presenza effettiva di entrambi i suoi membri e le deliberazioni sono prese all’unanimità.
In caso di disaccordo la decisione potrà essere rimessa al Presidente del Tribunale di Bologna su istanza anche di un solo consigliere.
I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio e comunicata all’Organo che lo ha designato.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
I componenti il Consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell’ufficio e salvo che alcuno di essi sia chiamato alla carica di Segretario. Il compenso corrisposto non potrà superare i limiti previsti dall’art. 10 comma 6 del DLgs n. 460/1997.

Articolo 9
POTERI DEL PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione, di fronte ai terzi ed in giudizio.
Inoltre il Presidente:
– convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
– firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
– sorveglia sul buon andamento amministrativo della Fondazione;
– cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessario;
– provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie;
– adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo, nel più breve tempo, al Consiglio.

Articolo 10
IL SEGRETARIO
Il Segretario del Consiglio viene nominato dal Consiglio stesso e può essere anche estraneo a detto organo. Il Consiglio provvede a determinarne la durata, i compiti e la retribuzione, nei limiti indicati dall’art. 10 comma 6 DLgs. n. 460/1997.

Articolo 11
ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. La Fondazione redige al termine di ogni esercizio il bilancio o rendiconto annuale.

Articolo 12
DESTINAZIONE DEGLI UTILI E AVANZI DI GESTIONE
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse connesse.
Durante la vita della Fondazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la distribuzione o la destinazione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus nell’osservanza del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Articolo 13
LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE
Il Consiglio d’Amministrazione può deliberare lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, richiedendo all’Autorità tutoria di dichiararne l’estinzione ai sensi dell’art. 27 del Codice Civile.
In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.
Il patrimonio che resterà, all’esaurimento della liquidazione, sarà devoluto ad altre Onlus aventi finalità benefiche similari a quelle della Fondazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge n. 662/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 14
NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nell’atto costitutivo e nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e alle disposizioni di legge che disciplinano la materia.