IL NOSTRO STATUTO

FONDAZIONE IRMA ROMAGNOLI ONLUS

Nuovo Statuto Febbraio 2026

Articolo 1 
Denominazione
1.1 E’ costituita una Fondazione di diritto privato denominata ”Fondazione Irma Romagnoli Ente Filantropico ETS” (di seguito “Fondazione”) disciplinata dal presente Statuto (d’ora innanzi lo “Statuto”), dal Codice civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 in materia di Enti del Terzo Settore (di seguito “Codice Terzo Settore” o “CTS”) e da ogni altra applicabile normativa di natura primaria e secondaria (di seguito complessivamente la “Normativa applicabile”).
1.2 La Fondazione, che è stata riconosciuta con D.P.R in data 11 novembre 2008 ed iscritta al n. 689, pag. 78, vol 5 del Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Bologna potrà mantenere il riconoscimento della personalità giuridica anche ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 nei limiti di quanto consentito dalla Normativa applicabile
1.3 La Fondazione, una volta iscritta nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) assumerà nella propria denominazione la qualificazione di Ente Filantropico ETS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione della medesima rivolta al pubblico; parimenti indicherà gli estremi di iscrizione nel RUNTS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 
Sede e durata
2.1 La Fondazione ha sede in Bologna all’indirizzo indicato inizialmente nell’atto costitutivo, e che successivamente sarà comunicato dall’Organo Amministrativo alle Autorità competenti.
2.2 La Fondazione ha facoltà di istituire con delibera dell’Organo Amministrativo, sia in Italia che all’estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici direzionali ed operativi, filiali, succursali, agenzie e delegazioni, onde svolgere attività accessorie e strumentali alle proprie finalità.
2.3 La Fondazione ha durata indeterminata

Articolo 3
Scopo – Attività di interesse generale
3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera sia in Italia sia all’estero.
3.2 La Fondazione nasce da un gesto d’amore della Signora Irma Romagnoli e da quelle che sono le sue ultime volontà, di destinare i fondi alla beneficenza da rivolgere alle persone svantaggiate e/o in situazione di grave disagio sia fisico, mentale che economico, prestando particolare attenzione al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza, alle adozioni a distanza, nonché di operare a vantaggio degli Enti che si occupano della protezione degli animali.
E’ costituita, pertanto, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, quale Ente Filantropico, a mente dell’art. 37 CTS, in via principale, dell’attività di erogazione di denaro, beni e servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate e di attività di interesse generale.
3.3 Più specificatamente, per la realizzazione di dette finalità la Fondazione esercita le seguenti attività principali:
a) erogazione di denaro, beni e servizi, anche di investimento, eventualmente anche mediante produzione o scambio di beni e servizi, a sostegno di attività di interesse generale direttamente, e/o con erogazioni a beneficio di enti del terzo settore o Enti pubblici e/o privati senza scopo di lucro che esercitino attività di interesse generale quali quelle definite nell’art. 5 CTS; con particolare riferimento all’attività di erogazione di denaro, beni e servizi, anche di investimento, eventualmente anche mediante produzione o scambio di beni e servizi, a beneficio di enti comunque giuridicamente configurati che operino nel settore della beneficenza da rivolgere alle persone svantaggiate e/o in situazione di grave disagio sia fisico, mentale che economico, prestando particolare attenzione al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza nonché nel settore della protezione degli animali.
b) erogazione di denaro, beni e servizi, anche di investimento, sussidi allo studio, a sostegno di categorie di persone svantaggiate;
c) costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, che esercitino attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS o svolgano la loro attività a servizio di categorie di persone svantaggiate;
3.4 La Fondazione potrà, inoltre, a mente dell’art. 6 CTS, svolgere in via secondaria e strumentale ogni operazione ritenuta necessaria o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Statuto, ed in particolare:
a) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o dei quali sia titolare di diritti comunque giuridicamente configurati;
b) stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate;
c) promuovere o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei fini istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
d) svolgere ogni tipo di operazione mobiliare ed immobiliare in Italia ed all’estero strumentale alla realizzazione delle finalità della Fondazione quali definite nel presente Statuto;
e) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali e di quelli strumentali sopra indicati, sia direttamente, sia per il tramite di comitati o altri enti all’uopo promossi e sovvenzionati dalla Fondazione, anche in collaborazione con altri Enti, pubblici e privati.
f) sviluppare qualsiasi altra attività o iniziativa ritenuta necessaria o solamente opportuna per il migliore perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione. Con espressa esclusione delle sole attività comunque precluse o riservate ai sensi della legislazione tempo per tempo vigente;
g) l’organizzazione, promozione e partecipazione ad iniziative finalizzate alla realizzazione degli scopi della Fondazione, ivi compresi viaggi solidali per condividere con i donatori i progetti che la Fondazione sostiene in loco;
h) l’erogazione di borse di studio per studenti e ricercatori universitari, italiani e stranieri, nonché l’erogazione di contributi, premi, sovvenzioni;
i) la raccolta di informazioni, l’elaborazione di relazioni, la promozione ed organizzazione di ricerche, studi, pubblicazioni, libri bianchi, seminari, dibattiti e convegni di interesse nazionale ed internazionale con particolare attenzione all’ambito delle discipline bio naturali;
l) la promozione e l’organizzazione di mostre, convegni, esposizioni ed ogni genere di attività collaterali, nonché la redazione, l’edizione e la distribuzione di periodici, esclusa la stampa di quotidiani, libri, testi, dispense e qualsiasi altro strumento editoriale nei limiti della Normativa Applicabile.
m) sviluppare ed investire in progetti che sviluppino le medicine tradizionali al fine di attivare dei percorsi di prevenzione utilizzando materie prime naturali locali.
3.5 La Fondazione può avvalersi ai sensi della Normativa applicabile, di volontari.
3.6 La Fondazione può partecipare a bandi per fondi pubblici e per contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali.

Articolo 4 
Risorse economiche
La Fondazione, quale Ente Filantropico trae le proprie risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

Articolo 5
Patrimonio
5.1 Il Patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa.
5.2 Il Patrimonio della Fondazione si incrementa:
a) per effetto di apporti destinati a incremento del Patrimonio della Fondazione;
b) per effetto di elargizioni – comprese le donazioni, i legati e le disposizioni testamentarie – destinate a incremento del patrimonio della Fondazione per volontà del donante/disponente o per delibera dell’Organo Amministrativo;
c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dall’Organo Amministrativo a incremento del patrimonio della Fondazione;
d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
e) per delibera dell’Organo Amministrativo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l’attività corrente della Fondazione;
f) per effetto di ogni altra entrata o apporto destinato a incremento del Patrimonio della Fondazione per delibera dell’Organo Amministrativo o per qualsiasi altra ragione in ottemperanza a quanto disposto dal presente Statuto o dalla Normativa Applicabile.
5.3 Spetta all’Organo Amministrativo decidere le forme di investimento del patrimonio. L’Organo Amministrativo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.
5.4. Qualora si renda necessario o opportuno, l’Organo Amministrativo può decidere, con delibera motivata, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell’attività corrente della Fondazione.

Articolo 6
Entrate – Finanziamenti
6.1 La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile mediante:
a) gli apporti comunque denominati diversi da quelli destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
b) le elargizioni – comprese le donazioni, i legati e le disposizioni testamentarie – non destinate per volontà del donante/disponente o per delibera dell’Organo Amministrativo a incremento del patrimonio della Fondazione;
c) i redditi e le rendite derivanti dal patrimonio della Fondazione;
d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell’attività della Fondazione;
e) gli eventuali avanzi di gestione comunque denominati;
d) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
e) ogni altra entrata o apporto conseguita dalla Fondazione e non specificatamente destinata a incremento del suo patrimonio.
6.2 L’Organo Amministrativo qualora lo ritenga opportuno può comunque decidere di destinare apporti o entrate correnti ad incremento del patrimonio della Fondazione.
6.3 La Fondazione, nell’ambito di quanto consentito dalla Normativa Applicabile, può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare la propria attività, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
L’attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di
verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità alla Normativa Applicabile.

Articolo 7
Irripetibilità di apporti e versamenti
Divieto di distribuzione di utili
7.1 Qualsiasi apporto, elargizione o versamento comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l’apporto o il versamento a favore della Fondazione e non attribuisce alcun diritto di partecipazione all’organizzazione o all’attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa applicabile; non attribuisce parimenti alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio di cui sia considerabile titolare il soggetto che abbia effettuato l’apporto, l’elargizione o il versamento.
7.2 E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 8
Organi della Fondazione
8.1 Sono organi della Fondazione:
¨ l’Organo Amministrativo;
¨ il Presidente;
¨ il Vice Presidente;
¨ L’Organo di Controllo;
– Il Comitato Scientifico e il Direttore Scientifico;
8.2 Tutte le cariche sociali sono gratuite, se non diversamente deliberato dall’Organo Amministrativo.
8.3 E’ fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute nell’espletamento dei vari incarichi, purché regolarmente documentate.
8.4 Qualsiasi compenso, emolumento o rimborso spese non può costituire distribuzione indiretta di utili e pertanto può essere attribuito esclusivamente nei limiti della Normativa applicabile.

Articolo 9
Organo Amministrativo
9.1 L’Organo Amministrativo della Fondazione potrà essere: (i) un Amministratore Unico oppure (ii) un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 2 (due) ad un numero massimo di 7 (sette) membri compreso il Presidente, a discrezione del soggetto a cui compete la nomina dell’Organo Amministrativo ai sensi del successivo art. 9.3
9.2 All’Organo Amministrativo competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
9.3 L’Organo Amministrativo della Fondazione, una volta scaduto l’organo amministrativo in carica al momento dell’adozione del presente statuto, è nominato (i) dal Fondatore signor Erus Sangiorgi, facoltà che compete al medesimo vita natural durante e successivamente (ii) dal Prefetto pro tempore della circoscrizione ove ha sede la società.
9.4 L’Amministratore unico o i membri del Consiglio durano in carica per un periodo pari a quanto stabilito nella delibera di nomina, comunque non oltre cinque esercizi, fino alla data di approvazione del bilancio dell’ultimo degli esercizi e possono essere riconfermati.
9.5 Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a cinque riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
9.6 Qualora durante il mandato venisse a mancare per qualsiasi ragione il Presidente o un componente del Consiglio, il Presidente, o in mancanza, il Vice Presidente o in mancanza il Consigliere più anziano, ne promuove la sostituzione richiedendo al soggetto cui compete la nomina a mente del superiore articolo
9.3 di provvedervi entro i trenta giorni successivi. Il Consigliere o Presidente così nominato rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina.
9.7 Qualora il soggetto cui compete la nomina a mente del superiore articolo 9.3 non provveda alla sostituzione entro il termine indicato di trenta giorni, la sostituzione avverrà per cooptazione, da parte del Consiglio di Amministrazione e il Presidente o il
Consigliere così nominati rimarranno in carica fino all’eventuale successiva designazione – da parte del soggetto cui compete la nomina a mente del superiore articolo 9.3 – del sostituto del Consigliere o Presidente cessato dalla carica.
9.8 Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga vi siano fondate ragioni per chiedere la revoca di un membro del Consiglio o dello stesso Presidente, con delibera adottata a maggioranza dagli altri membri, propone istanza motivata al soggetto cui compete la
nomina a mente del superiore articolo 9.3, affinchè revochi detto membro contestualmente procedendo alla sua sostituzione.
9.9 In particolare l’Organo Amministrativo, oltre a quanto stabilito espressamente dal presente Statuto:
a. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
b. formula e definisce gli indirizzi dell’attività della Fondazione, predispone ed esegue i programmi;
c. nomina tra i propri membri uno o più Vice Presidenti;
d. redige e approva il bilancio consuntivo, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
e. delibera l’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
f. decide sull’amministrazione e sulla messa a reddito del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
g. delibera le modificazioni del presente Statuto;
h. dispone lo scioglimento della Fondazione nominando l’Organo di liquidazione, anche monocratico, attribuendogli i relativi poteri, deliberando altresì in ordine alla devoluzione del patrimonio della Fondazione nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa Applicabile
i. svolge ogni altra attività ed esercita ogni altra prerogativa o facoltà attribuite all’Organo Amministrativo dal presente Statuto
9.10 Nei limiti della Normativa Applicabile il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri fissando i termini e la durata della delega.
L’Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione ha altresì la facoltà di nominare e revocare consulenti, procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, fissandone i poteri di rappresentanza e le remunerazioni per le operazioni loro affidate.

Articolo 10
Convocazione e quorum delle riunioni del Consiglio di Amministrazione
10.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa od a richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno sette giorni di preavviso.
10.2 In caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità, con almeno ventiquattro ore di preavviso.
10.3 L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l’ora di svolgimento della riunione.
10.4 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all’anno per approvare il bilancio consuntivo. Le adunanze del Consiglio possono tenersi per audio conferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
10.5 Per la regolare costituzione del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione è comunque regolarmente costituito con la presenza di tutti i consiglieri.
10.6 Le delibere concernenti la modifica dello Statuto e lo scioglimento della Fondazione nonché le altre delibere di cui all’art. 9.8 paragrafo h) sono adottate con il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
10.7 Le delibere constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato.

Articolo 11
Rappresentanza legale
11.1 La firma e la rappresentanza legale della Fondazione, sia attiva che passiva, di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi Tribunale o Giurisdizione, compresa la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti e gli Uffici e Commissioni Tributarie, spettano all’Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Spettano altresì al Vice Presidente nei limiti di quanto previsto dal presente Statuto, agli amministratori delegati nei limiti della delega loro conferita.

Articolo 12
Presidente
12.1 La carica di Presidente della Fondazione spetta di diritto vita natural durante al Fondatore dottor Erus Sangiorgi; qualora sia nominato un Amministratore Unico, questo ricopre anche la carica di Presidente della Fondazione; qualora per decesso, per dimissioni o per altre cause di legge o statutarie cessi la carica di Presidente del dottor Erus Sangiorgi, il Presidente, unitamente agli altri membri dell’Organo Amministrativo è nominato ai sensi dell’art. 9.3 del presente Statuto
12.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l’esecuzione degli atti deliberati.
12.3 Il Presidente, vigila sul buon andamento della gestione amministrativa e garantisce l’osservanza delle regole contenute nello Statuto.
12.4 Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione appositamente convocato dal Presidente entro trenta giorni dall’adozione di tali provvedimenti urgenti.
12.5 Il Presidente, oltre agli altri poteri espressamente attribuitigli dal presente Statuto, cura le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

Articolo 13
Vice Presidente
13.1 Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.
13.2 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dal Presidente.
13.3 Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l’assenza o l’impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 14
Organo di Controllo
14.1 L’Organo di Controllo, nominato dall’Organo Amministrativo ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra i non associati, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro ed i restanti membri devono comunque essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, secondo comma c.c.
14.2 L’Organo di Controllo: Vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
Vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
– Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro) del CTS.
14.3 L’Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.
In tal caso l’organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Nella prima riunione dopo la nomina, l’organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento con apposito regolamento o per rimando alle regole di funzionamento del Consiglio Direttivo od al suo Regolamento.
Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere al Consiglio Direttivo, al Direttore, al Presidente notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
14.4 L’Organo di Controllo, nei limiti della Normativa applicabile, può essere revocato dall’organo Amministrativo.

Articolo 15
Comitato Scientifico e Direttore Scientifico
15.1 La Fondazione può avvalersi di un Comitato Scientifico.
15.2 Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone che possano realizzare ed eseguire sul piano tecnico-scientifico, in ragione delle loro specifiche peculiarità, conoscenze, esperienze e titoli, i programmi di ricerca scientifici decisi dalla Fondazione ai sensi del presente Statuto.
15.3 Nel provvedimento di nomina saranno indicati i soggetti nominati, la durata del Comitato e un Direttore Scientifico che lo presiede.
15.4 Nel provvedimento di nomina saranno altresì individuati i temi che dovranno essere oggetto dell’attività del Comitato, le direttrici di massima da seguire, le modalità e la cadenza con cui il Comitato Scientifico deve, per il tramite del suo Direttore Scientifico, informare l’Organo Amministrativo dell’attività svolta.
15.5 Il Direttore Scientifico sovraintende all’attività del Comitato e presiede le riunioni dello stesso. Organizza l’attività del Comitato per la realizzazione dei deliberati dell’Organo Amministrativo in materia.
15.6 Il Direttore Scientifico può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, per la trasmissione delle informazioni e dei dati di competenza. Non ha voto deliberativo, ma esprime parere consultivo.
15.7 Il Comitato Scientifico, per il tramite del Direttore Scientifico, presenta all’approvazione dell’Organo Amministrativo i programmi di ricerca scientifici ed i programmi assistenziali ed umanitari e formula proposte per la realizzazione degli scopi statutari.
15.8 L’Organo Amministrativo può eventualmente optare per la nomina del solo Direttore Scientifico della Fondazione, parimenti decidendo, nel provvedimento di nomina, la durata della carica nonché i temi che dovranno essere oggetto dell’attività del Direttore Scientifico medesimo, le direttrici di massima da seguire, le modalità e la cadenza con cui il Direttore Scientifico deve informare l’Organo Amministrativo dell’attività svolta. Le norme di cui ai commi precedenti sono comunque applicabili per quanto compatibili.

Articolo 16
Esercizio Finanziario
16.1 L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
16.2 Il bilancio deve essere redatto secondo i principi della Normativa Applicabile tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.
16.3 Entro il 30 aprile di ogni anno l’Organo Amministrativo approva il bilancio consuntivo di quello decorso. Il bilancio di esercizio deve essere trasmesso a tutti i membri dell’Organo Amministrativo, accompagnati dalla relazione sull’andamento della gestione sociale predisposta dall’Organo Amministrativo e dalla Relazione dell’Organo di Controllo, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Organo Amministrativo che deve discuterli.
16.4 Il bilancio sociale della Fondazione deve contenere l’elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell’esercizio, con l’indicazione dei beneficiari diverse dalle persone fisiche.

Articolo 17
Libri sociali obbligatori
17.1 La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.
17.2 La Fondazione deve altresì tenere:
– Il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell’Organo Amministrativo;
– Il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo;
17.3 Qualora si avvalga dell’opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari tenuto a cura dell’Organo Amministrativo. Il Registro dei volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell’Organo di controllo.

Articolo 18
Scioglimento
18.1 In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 CTS, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva altra destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore secondo quanto deciso dall’Organo Amministrativo nei limiti e nel rispetto della Normativa Applicabile.

Articolo 19
Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento alla Normativa Applicabile.

F.to Erus Sangiorgi
Marcella Brizzi
F.to STEFANO FERRETTI Notaio

La Fondazione Irma Romagnoli nasce da un gesto d’amore.

L’amore che Irma Romagnoli nutriva per tutti gli esseri indifesi.

L’amore che l’ha spinta ad occuparsi con passione della cura di chi chiedeva il suo aiuto, grazie alla scoperta di un’energia innata che ha reso di lei una pranoterapeuta rispettata e raccomandata anche da medici specialisti.

La Fondazione Irma Romagnoli nasce per sua ultima volontà. Irma, che era solita dire “nulla chiedo e nulla rifiuto”, ha lasciato tutti i suoi beni in donazione alla Fondazione affinché continuasse ad occuparsi in suo nome degli esseri indifesi, in particolar modo dei bambini bisognosi e delle loro famiglie, ed al sostegno della ricerca sulle medicine tradizionali.

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Fondazione Irma Romagnoli Onlus
c/o Studio Frascari
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